Fidei Communio 2025/2
Rivista semestrale di Teologia e Studi religiosi
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Contributi di Alessandro Clemenzia, César Izquierdo, Elia Carrai, Miguel Ángel Núñez Aguilera, Jean-Robert Armogathe, Roberto Regoli, Vito Impellizzeri, Geraldina Boni
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Fidei Communio 2025/2
Vito Impellizzeri, Geraldina Boni
FORUM – C. Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco, Marcianum Press, 2023
♦♦♦ La sinodalità come ricezione accrescitiva e contestuale del Vaticano II
di Vito Impellizzeri
«Ci sono luoghi in cui soffia lo Spirito, ma c’è uno Spirito che soffia in tutti i luoghi».1
♦ 1. L’analogia della comunione
Sullo sfondo resta un grande interrogativo ecclesiologico: con la nuova sinodalità papa Francesco si propone di rispondere all’attuale crisi sistemica della Chiesa mediante una nuova e più radicale forma di recezione del Vaticano II oppure intende attuare il transito da una Chiesa gerarchica ad una Chiesa sinodale in stato permanente, e quindi modificare la struttura di governo facente perno da un millennio sul papa, sulla curia romana e sul collegio cardinalizio?2
Questa domanda, posta da Carlo Fantappiè a fine del suo libro Metamorfosi della sinodalità, ha orientato interamente questo mio breve contributo. Durante la lettura del suo testo, quasi come un eco, risuonava una domanda che in un altro contesto ecclesiale ed accademico ho sentito porre: perché papa Francesco, il papa della sinodalità, poi traduce continuamente le sue scelte in motu proprio? Ancora, finita la fase del sinodo con la consegna del documento finale, perché ha scelto di interrompere la pubblicazione di una esortazione post-sinodale, che ha caratterizzato il Magistero pontificio rispetto all’istituzione del sinodo già da Paolo VI con l’Evangelii nuntiandidel 1975, fino all’ultimo sinodo celebrato proprio con Francesco, quello sull’Amazzonia del 2020, prima del Sinodo sul sinodo? Così egli stesso si è espresso:
Il mio compito, lo sapete bene, è custodire e promuovere – come ci insegna san Basilio – l’armonia che lo Spirito continua a diffondere nella Chiesa di Dio, nelle relazioni tra le Chiese, nonostante tutte le fatiche, le tensioni, le divisioni che segnano il suo cammino verso la piena manifestazione del Regno di Dio, che la visione del Profeta Isaia ci invita a immaginare come un banchetto preparato da Dio per tutti i popoli. Tutti, nella speranza che non manchi nessuno. Tutti, tutti, tutti! Nessuno fuori, tutti. E la parola chiave è questa: l’armonia. Quello che fa lo Spirito, la prima manifestazione forte, il mattino di Pentecoste, è armonizzare tutte quelle differenze, tutte quelle lingue… Armonia. È ciò che il Concilio Vaticano II insegna quando dice che la Chiesa è “come sacramento”: essa è segno e strumento dell’attesa di Dio: per tutti Egli ha preparato la mensa e tutti Egli attende. La sua Grazia, tramite il suo Spirito, sussurra nel cuore di ciascuno parole di amore. A noi è dato di amplificare la voce di questo sussurro senza ostacolarlo, di aprire le porte senza erigere muri. Quanto male fanno le donne e gli uomini di Chiesa quando erigono dei muri, quanto male! Tutti, tutti, tutti! Non dobbiamo comportarci come “dispensatori della Grazia” che si appropriano del tesoro legando le mani al Dio misericordioso. Ricordatevi che abbiamo iniziato questa Assemblea sinodale chiedendo perdono, provando vergogna, riconoscendo che siamo tutti dei misericordiati.3
Le due citazioni già riportate in apertura indicano la complessità, e alcune volte l’ambigua contestualità ecclesiale, in cui accade, come dibattito e forse come dialogo, la questione ecclesiologica della sinodalità. Posti di fronte ad un cambio di passo colloquiale del Magistero pontificio, cambio che non riguarda solo esortazioni pastorali o l’avvio di alcuni processi, ma anche precise scelte di riforma e di cambiamento nelle strutture di governo, riconosciamo il giusto compito della teologia per le riforme della Chiesa, anche quelle istituzionali. L’ecclesiologia è chiamata a confrontarsi con il diritto canonico, la scrittura con la dogmatica, la pastorale con il cambiamento antropologico. Avviare dei tavoli di lavoro – permanenti secondo Francesco – che nell’ascolto reciproco portino al discernimento e avviino quei processi di riforma e di cambiamento, che non calino però dall’alto semplicemente, ma che, proprio perché fondati sull’ascolto e sulla partecipazione ad essi di tutta la complessità e pluralità della soggettualità della Chiesa, esprimano l’assunzione di quanto lo Spirito, altro soggetto complesso, continua a diffondere nell’intera Chiesa di Dio. È un nuovo passo, determinato da una relazione tra soggettualità strutturalmente (ed eternamente quella trinitaria) relazionali, la Chiesa e lo Spirito. Mi piacerebbe chiamare questa l’analogia della comunione, dove il riflesso di luce, grazie all’ascolto reciproco, accade tra il dirsi e il darsi della comunione trinitaria come misura e santità ospitale della comunione comunitaria ecclesiale. Dio è comunione, la Chiesa, analogamente, nella sua complessità relazionale, è chiamata a diventare ogni volta comunione. Sinodalità può essere recezione di un’ecclesiologia di comunione? Sinodo può essere esperienza, per l’ascolto e la grazia reciprocante della reciprocità, della comunione? Dove il Terzo che si rende presente nel dono del discernimento è proprio lo Spirito, secondo la promessa gesuana del Paraclito che non ci avrebbe lasciati soli ed orfani, ma che ci avrebbe condotto alla verità tutta intera (cf. Gv 16,13-15)?
Pertanto il divenire di Dio, nell’orizzonte di una ontologia trinitaria, prende avvio dall’azione dello Spirito che co-istituisce la Chiesa generando costantemente in essa la presenza del Risorto.4
♦ 2. La ricezione accrescitiva del concilio
È vera questione di metodo teologico dal tenore teologale. Si tratta di un discernimento vivo dell’esserci della Chiesa nella relazione continua e viva che lo Spirito di Dio ha con la storia dell’umanità, tanto nel suo dispiegarsi pasquale tra le pieghe e le piaghe dei volti, quanto nel suo diventare appello ad una interpretazione di essa secondo la Parola performativa della rivelazione. Qui pongo la questione sorgiva di una ricezione accrescitiva del dettato conciliare, come direbbero meglio di me Dossetti e Lercaro.5 I due testi a cui penso sono evidentemente Dei Verbum, n. 8 e Gaudium et spes, n. 22, e soprattutto questo ultimo con l’espressione teologica del modo Deo cognito come vero compito della teologia.
Così Dio, il quale ha parlato in passato non cessa di parlare con la sposa del suo Figlio diletto, e lo Spirito Santo, per mezzo del quale la viva voce dell’Evangelo risuona nella Chiesa e per mezzo di questa nel mondo, introduce i credenti alla verità intera e in essi fa risiedere la parola di Cristo in tutta la sua ricchezza (cf. Col 3,16).6
E ciò vale non solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per tutti e la vocazione ultima dell’uomo è effettivamente una sola, quella divina; perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale.7
Questi due testi però andrebbero contestualizzati con la grande intuizione del concilio intero dell’actuosa partecipatio, che secondo la sua espressione latina non può essere ridotta semplicemente ad una partecipazione attiva, cosa molto ben chiarita da Crispino Valenziano,8 una sorta di reliquia vivente del concilio, perché in essa si richiama la soggettualità viva ed operosa della stessa Chiesa. È in gioco appunto la soggettualità della Chiesa. Questione vera aperta nel tempo della sinodalità.
È ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato» (1Pt 2,9; cf. 2,4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo.9
Il popolo santo di Dio partecipa pure dell’ufficio profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva testimonianza di lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità, e coll’offrire a Dio un sacrificio di lode, cioè frutto di labbra acclamanti al nome suo (cf. Eb 13,15). La totalità dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo (cf. 1Gv 2,20.27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando «dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici» mostra l’universale suo consenso in cose di fede e di morale.10
È tempo, il nostro, per una vera ricezione accrescitiva del concilio, cioè critica contestuale e generativa, che consideri il concilio come un unico corpo e che, colto nella dinamica del suo evento, venga recepito come un autentico atto di Tradizione. Ad esempio con una assunzione di quelle categorie teologiche, dal tenore teologale battesimale, che spingono il nostro esserci ecclesiale nella storia secondo l’esserci dello Spirito di Dio, dello Spirito che è Dio, nella storia, che ci permettono di cogliere e accogliere l’esperienza sacramentale e di prossimità della presenza del Risorto tra/di noi. Penso ad esempio ai tre «modo Deo cognito» riportati, oltre che in Gaudium et spes, anche in Nostra aetate e in Ad gentes,11 la categoria dell’actuosa partecipatio, quella del sensus fidei fidelium, insieme a quella dei segni dei tempi. Leggere le quattro costituzioni conciliari insieme e in esse cogliere le strutture teologiche che hanno retto il concilio così da farne un evento dello Spirito, ci permetterebbe finalmente di recepire ed accrescere il concilio nello Spirito in cui è avvenuto. E soprattutto ci impedirebbe di attuare una recezione dei testi del concilio de-contestualizzata, contestualizzandolo invece tanto al tempo in cui esso si è celebrato, quanto all’intero impianto teologico delle quattro costituzioni. In questo orizzonte teologico di una ricezione accrescitiva del concilio pongo la mia proposta di riflessione sulla questione della sinodalità come concretezza contestuale.
♦ 3. Tancredi del Gattopardo o Pino Puglisi di Brancaccio?
Sarebbe bello riprendere l’espressione teologica del categoriale, della complessa questione della soggettualità della Chiesa e del suo dispiegarsi come esserci in analogia al modo della presenza di Dio,12 dell’azione dello Spirito, e dell’accadere nella storia del regno di Dio. Si tratta di vincere la tentazione di rileggere la questione del sinodo e della sinodalità con l’intelligenza del cambiamento propria del principe di Lampedusa del Gattopardo, facendo di papa Francesco un nuovo Garibaldi: dopo il rosario, la famiglia si ritrova per la cena, consumata secondo il cerimoniale prezioso e da secoli sempre uguale nelle nobili casate del Sud. Il principe è silenzioso e preda di cupi pensieri, e dopo cena, in carrozza, facendosi accompagnare a Palermo dal povero padre Pirrone, si dirige nelle zone malfamate della città, da quella Mariannina che ben conosceva le sue improvvise visite a tarda sera. La mattina successiva irrompe nella sua stanza il nipote Tancredi, amatissimo per la sua baldanza e giovinezza, che ironizza sulle avventure notturne e libertine dello zio e viene a prendere congedo da lui prima di unirsi ai garibaldini rivoluzionari. Garibaldi è già sbarcato, infatti, e sta conquistando l’isola. Tancredi ardente e scaltro si unirà ai Mille, convinto dell’inevitabilità della caduta dei Borboni e dei sicuri vantaggi che le nuove classi emergenti trarranno dall’appoggiare i nuovi venuti. «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi», egli dichiara allo zio scettico davanti ai cambiamenti, con questa frase rimasta poi famosa nel patrimonio letterario siciliano.
Ma in Sicilia, oltre all’espressione di Tancredi come mentalità diffusa negli uomini di potere, abbiamo anche la profezia mite di Puglisi: «Se ognuno fa qualcosa insieme si può fare molto». Mi pare che questa seconda espressione attraversi la paura o il timore teologico che ciò che nella Chiesa non diventi diritto o liturgia poi vada perduto nella retorica delle esortazioni, per approdare alla nuova riva pneumatica dell’avviare processi. Di quei cambiamenti veri e profondi che necessitano di tempo perché si coniugano nella difficilissima reciprocità reciprocante ecclesiale tra conversione, riforma e rinnovamento. Paolo VI ha avviato nella Chiesa questi processi di mentalità tra conversione, riforme e rinnovamento. Perché di questa reciprocità reciprocante vive la concreta differenza tra persone e istituzioni che nello stile della vita della Chiesa, secondo il gesuano «tra voi non è così» (cf. Mc 10,35-45), fa la differenza con il governo dei principi di questo mondo. Per dirla con Gesù: non è questione di potere, ma di servizio. Se la conversione immediatamente indirizza i passi della riflessione verso la spiritualità e l’umiltà, apre il tema teologico della santità e del servizio, al modo del Servo e la grammatica della lavanda dei piedi, quello della riforma e del rinnovamento invece bussano finanche alla porta dell’istituzione e ai suoi organi di governo, ponendo nel cono di luce conciliare (e sinodale) la reciprocità di munus e potestas e la questione dell’actuosa partecipatio di tutto il popolo di Dio attraverso il battesimo, se debba riguardare anche le forme concrete del governo e delle decisioni13 nelle procedure determinative, o se debbano restare momento di ascolto e di discernimento, cioè organi consultivi; poi passano a quelle questioni che chiedono se la grammatica universale sacramentale, nella sua normatività celebrativa, debba essere uguale per tutti e in ogni parte del mondo, finora garanzia di appartenenza e di partecipazione all’unica Chiesa cattolica, o se questo debba prevedere una sorta di ospitalità interculturale e culturale e quindi la possibilità di alcune cose proprie che narrino la vita concreta e culturale di quel popolo di Dio celebrante; per finire infine nella stanza dei valori irrinunciabili e delle controversie morali, dove ancora a chi fa attenzione giungono gli echi della dibattuta recezione di Amoris laetitia e soprattutto del suo numero 3 e della nota 351.14
Serenamente però bisogna guardare questo cambio di passo del Magistero di Francesco dentro un cambiamento epocale che riguarda tutta l’umanità nel complesso rapporto di reciprocità tra governo (norme) e partecipazione (democrazia), perché la nuova epoca, che stiamo attraversando, segnata fortemente dai media, ha avviato un difficile rapporto con la verità (questione determinante) attraverso il maggior numero di informazioni fruibili, e l’ambiguità del dire che uno vale uno in ogni contesto. In un corridoio di ospedale uno non vale uno, dipende dal ruolo e dalla responsabilità e dalla competenza (nella Chiesa anche dalla grazia legata al suo stato), in un’aula di tribunale uno non vale uno, in una classe uno non vale uno. La democrazia così viene ridotta a voto, la partecipazione a numero. Le logiche sotterranee del pubblico che queste strutture provocano hanno anche indebolito il senso pubblico della Chiesa, quello presente anche nel senso di fede dei fedeli. Il tema teologico della credibilità oggi è molto complesso ed anche legato a quello della comunicazione e della visibilità. Di fronte a questa crisi della partecipazione nelle sue varie gerarchie di verità allora la tentazione più forte è quella di fare del passato la misura del presente, perché il passato non diventi passato, secondo una bellissima intuizione di Cataldo Naro.15 Invece il cambiamento, tra conversione, riforma e rinnovamento, non può avere le misure del passato, ma deve avere le misure dei venienti e del Veniente, deve accadere tra di noi come grazia e come discernimento, come Tradizione e come Profezia, come senso di Dio e senso del regno,16 per questo pienamente senso della fede. Da qui un nuovo senso della Chiesa, sotto il cono di luce del vangelo e del concilio.
♦ 4. Pezze nuove su vestiti nuovi, vini nuovi in otri nuovi
Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore. Né si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si rompono gli otri e il vino si versa e gli otri van perduti. Ma si mette vino nuovo in otri nuovi, e così l’uno e gli altri si conservano (Mt 9,16-17).
La tentazione di pezze nuove su vestiti vecchi, o di vini nuovi in otri vecchi, oggi ci riguarda nella misura in cui speriamo di poter realizzare dei miglioramenti più che degli aggiornamenti (riprendendo la categoria ecclesiologica di Giovanni XXIII) e delle riforme (riprendendo quella di Paolo VI) per la vita della Chiesa e il suo senso nella storia, non solo nel mondo, tra gli uomini e le donne di ogni tempo. È determinante la questione teologica del tempo, in una tensione tutta nostra del cambiamento epocale tra secolo (da non confondere con il secolarismo) ed escatologia, riflesso nella storia della salvezza fra incarnazione e la seconda venuta del Figlio dell’uomo, secondo il compimento del tempo. Una modalità riflessa dell’esserci secondo una teologica della presenza e del cammino, e la sua differenza con il qui ed ora del regno di Dio, come appello della Chiesa oltre sé stessa, sacramento di unità di tutto il genere umano. La teologia del tempo può essere un adeguato orizzonte ermeneutico del senso della Chiesa nella storia che è salvezza e diventa chiave per entrare nella contemporaneità del cambiamento antropologico e dell’antropocene in atto, assumendo quelle sfide epocali per l’annuncio del vangelo che ci riguardano: il nuovo continente della rete e il nuovo accadere in esso dell’umano-senza-carne con i volti e le emozioni generate dai pixel;17 il pluralismo delle culture e delle religioni che avviene in una nuova geopolitica del territorio e dei confini, del glocale, dove tutto accade nell’immediato delle relazioni che a fatica attendono e avvertono la necessità di strutture di mediazione; la questione della pace e la nuova geopolitica globale e le nuove forme di colonialismo; il riposizionamento ecclesiale comunitario povero ai margini e ai limiti dell’urbanistica del potere, non più solo un cristianesimo oltre la cristianità, ma la necessità di una nuova presenza comunitaria della Chiesa con il potere dei segni evangelici, e non i segni del potere, richiamando una espressione nota del vescovo povero di Molfetta, don Tonino Bello; la memoria forte di un cristianesimo a fondamento della costruzione dell’Europa e dell’Occidente che non può lasciarsi ridurre a cultura, pur restando in un dialogo culturale strutturante l’urbanistica dell’umano, secondo quella bella intuizione montiniana, legata al Manzoni e poi approdata alla Gaudium et spes che non c’è nulla di autenticamente umano che non riguardi il vangelo, e viceversa. Rahner fu quello che più di tutti avvertì come l’esperienza del mondo e del globale chiedeva una nuova consapevolezza della Chiesa cattolica, una sorta di senso del mondo. Il processo di decentramento per una mentalità della rete e del locale (in verità metafore del regno di Dio), capace di riformulare la certezza dell’universale, oltre una traduzione teologica della filosofia aristotelica, è una vera sfida ecclesiologica contemporanea: il tutto nel frammento, secondo le bellissime pagine di von Balthasar,18 non riguarda quindi solo il sacramento dell’eucaristia, la presenza del Cristo risorto tra di noi, ma riguarda anche l’esserci della Chiesa nella storia e nel mondo, con la sua presenza comunitaria concreta e con la sua presenza universale. È tempo di una nuova consapevolezza teologica del locale e dell’universale riguardo al mistero della Chiesa. È tempo, dunque, di una nuova lettera a Diogneto.
I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono uccisi, e riprendono a vivere. Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. Sono disprezzati, e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell’odio. A dirla in breve, come è l’anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani.19
♦ 5. Riconoscere, annunciare, farsi prossimi
Si tratta allora di non cedere ad una falsa teologia aziendale, che abbia le esigenze politiche o le urgenze dei numeri e della centralità, perché le misure non cristiche delle domande di cambiamento provengono e conducono ad una riflessione teologica dell’autoreferenzialità e dell’autosalvezza fra le cose del mondo nel nome di Dio, meglio del divino. La sfida invece di comprendere teologicamente il secolo, diverso dal secolarismo, conduce ad una riflessione teologica dell’esserci della comunità dei discepoli nelle cose dell’umano segnate e salvate dalla carne del Figlio di Dio, carne assunta e ascesa al Padre, nell’attesa della sua venuta, come dice la liturgia, con la forza performativa delle parole della fede. Cosa dunque mettere al centro nel decentramento ecclesiologico? Il riflesso teologico dello stile gesuano del mettere al centro e del porsi in mezzo conduce decisamente al centro del regno di Dio, la cui misura sono i bambini, i poveri, gli ultimi, i venienti, i figli. Il futuro, scelta programmatica, che chiede il teologale della speranza, tra fede e carità, tra verità e amore. La teologia oltre uno statuto epistemologico ha anche uno statuto agapico. Il traghettamento dall’Essere all’Amore è una delle più belle intuizioni di Paolo: «L’amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti» (2Cor 5,14). Questo ci spinge a guardare ai segni dei tempi e al discernimento nel colloquio nello Spirito. L’incontro tra Dio e la storia diventa salvezza. Il quando della salvezza è il nostro tempo. La domanda discepolare delle origini, «cosa dobbiamo fare?», in una consapevolezza credente e fraterna della storia resa salvezza per tutti per mezzo di Cristo, oggi diventa domanda ermeneutica della presenza del Risorto nella storia. La sua presenza è il luogo vivo dove la Chiesa deve esserci come comunità discepolare che riconosce ed indica, che annuncia, che fa il salto della prossimità. È il metodo teologale dell’esser-ci discepolare: riconoscere, annunciare, farsi prossimi.
Scriveva Yves Congar che per riforma si deve intendere quella capacità di liberare il «Vangelo dalle forme sociologiche, pastorali, liturgiche, più o meno antiquate, per restituirgli tutto il suo dinamismo in un mondo che richiede nuove forme, nuove espressioni [e] l’invenzione di nuove strutture».20 «La Chiesa, dunque, per ritrovare sé stessa, deve costantemente lasciarsi provocare da questa continua e ontologica tensione tra mondo e Cristo».21
Ecco allora le mie proposte maturate in questo breve percorso: se tra il già e il non ancora accade l’esperienza del kairos, e tra il non più e il non ancora accade l’esperienza della krisis, la sinodalità accade come esperienza ecclesiale tra kairos, krisis e profezia, perché realizza il nuovo rapporto pneumatico tra profezia e governo. È tempo di offrire una lettura categoriale della spendibilità plurale delle categorie di sinodalità nell’orizzonte epistemologico ed agapico della ecclesiologia a confronto con il Magistero colloquiale di Francesco. Così da superare lo steccato dell’autoreferenzialità come paura e come domanda, ovvero la conversione come misura della riforma e del rinnovamento cioè l’oltre del dirsi dello Spirito nel darsi della Chiesa.
1 Madeleine Delbrêl, la mistica delle periferie, citata da Francesco in Discorso di saluto finale alla Seconda sessione XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, sabato 26 ottobre 2024.
2 C. Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco, Venezia, Marcianum Press, 2023, 117.
3 Francesco, Discorso di saluto finale alla Seconda sessione XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
4 A. Clemenzia – N. Salato, Processualità, Sinodalità, Riforma. La dinamica dello Spirito nella comunità cristiana, Firenze, Nerbini, 2022, 38.
5 Cf. G. Dossetti,Per una “chiesa eucaristica”. Rilettura della portata dottrinale della Costituzione liturgica del Vaticano II. Lezioni del 1965, Bologna, Il Mulino, 2022, soprattutto la prima parte, 20-34.
6 Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 8, in AAS 58 (1966), 821.
7 Gaudium et spes (7 dicembre 1965), n. 22, in AAS 58 (1966), 1042.
8 Cf. A. Grillo, Teologia fondamentale e liturgia. Il rapporto tra immediatezza e mediazione nella riflessione teologica, Padova, Edizioni Messaggero, 1995, 10.
9 Sacrosanctum concilium (4 dicembre 1963), n. 14, in AAS 56 (1964), 102.
10 Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 12, in AAS 57 (1965), 16.
11 Cf. Nostra aetate, n. 4 (nel contesto del dialogo con l’ebraismo): «La Chiesa attende il giorno, che solo Dio conosce, in cui tutti i popoli acclameranno il Signore con una sola voce e «lo serviranno sotto uno stesso giogo»; Ad gentes, n. 7: «Benché quindi Dio, attraverso vie che lui solo conosce, possa portare gli uomini che senza loro colpa ignorano il Vangelo a quella fede “senza la quale è impossibile piacergli”, è tuttavia compito imprescindibile della Chiesa, ed insieme suo sacrosanto diritto, diffondere il Vangelo; di conseguenza l’attività missionaria conserva in pieno – oggi come sempre – la sua validità e necessità».
12 «Ma forse bisognerebbe ricordare che per Rahner i tre modi distinti di sussistenza sono interni al discorso teologico sull’auto-immanenza divina, mentre nel discorso teologico sull’auto-comunicazione storico-salvifica di Dio si dovrebbe parlare – come faceva lui stesso – di tre modi concreti di presenza: lo spauracchio del modalismo non si dissolve, ma il termine presenza riesce bene a interpellare il credente» (M. Naro, Karl Rahner e la rivisitazione decostruttiva della teologia trinitaria, in Ricerche Teologiche XXXV/2 [2024], 232-233).
13 Cf. M. Grech – S. Dianich – A. Borras – F. Coccopalmerio – P. Coda – V. Di Pilato (ed.), Sinodalità e partecipazione. Il soggetto ecclesiale della missione, Roma, Città Nuova, 2023.
14 Amoris laetitia, n. 3: «Ricordando che il tempo è superiore allo spazio, desidero ribadire che non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con interventi del magistero. Naturalmente, nella Chiesa è necessaria una unità di dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano. Questo succederà fino a quando lo Spirito ci farà giungere alla verità completa (cf. Gv 16,13), cioè quando ci introdurrà perfettamente nel mistero di Cristo e potremo vedere tutto con il suo sguardo. Inoltre, in ogni paese o regione si possono cercare soluzioni più inculturate, attente alle tradizioni e alle sfide locali. Infatti, le culture sono molto diverse tra loro e ogni principio generale […] ha bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato e applicato». Nota 351: in certi casi, potrebbe essere anche l’aiuto dei Sacramenti. Per questo, «ai sacerdoti ricordo che il confessionale non dev’essere una sala di tortura bensì il luogo della misericordia del Signore» (esort. ap. Evangelii gaudium [24 novembre 2013], n. 44, in AAS 105 [2013], 1038). Ugualmente segnalo che l’eucaristia «non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli» (n. 47, 1039).
15 Cf. C. Naro, Camminare con passo giovane. Lavoro culturale e servizio ecclesiale di una Facoltà Teologica, F. Lomanto (ed.), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2020.
16 Cf. l’analogia regni in C. Theobald, Spirito di santità. Genesi di una teologia sistematica, Bologna, EDB, 2017.
17 Cf. M. Naro, La metempsicosi digitale nell’aldilà algoritmico: risorgere nel tempo dell’A.I., in PATH –Misericordia e giustizia XXIII/2 (2024), 385-412.
18 Cf. H.U. von Balthasar, Il tutto nel frammento, Milano, Jaca Book, 2017.
19 A. Quacquarelli (ed.), Didachè – Prima lettera di Clemente ai Corinzi – A Diogneto, Roma, Città Nuova, 2008.
20 Y. Congar, Vera e falsa riforma nella Chiesa, Milano, Jaca Book, 2015, 9; citato in Clemenzia – Salato, Processualità, Sinodalità, Riforma, 77.
♦♦♦ Sinodalità e attività normativa nella Chiesa
di Geraldina Boni
1. A luglio 2024 è comparsa sul Corriere della Sera un’intervista di Massimo Franco a colui che è stato prefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano per 27 anni, in occasione dell’abbandono dell’importante incarico per raggiunti limiti d’età. Alla domanda del giornalista – avvalendosi dell’angolo visuale privilegiato di chi a lungo ha presieduto alla collazione di tutti i documenti della Santa Sede – «Quale immagine della Chiesa emerge? Vede una decadenza o segni di rinascita?», mons. Sergio Pagano, studioso estraneo a polemiche o faziosità, non esita a tracciare un bilancio non troppo entusiasmante della situazione attuale: «Tristemente, dopo il Concilio Vaticano II c’è stato uno sbandamento generale: troppe aspettative. Si è creato disordine nella disciplina, nei seminari e negli atenei pontifici. In dottrina si è registrata una crisi sempre più profonda. E in questo clima di incertezza a prevalere è stata una vistosa confusione. Registro il disorientamento dei fedeli, e una certa decadenza del pensiero teologico».22 Che oggi, d’altronde, nella Chiesa, si versi in una patente crisi, la quale, per quanto qui ora preme, investe appunto la teologia e segnatamente, forse se possibile a livelli ancora più accentuati e devastanti, il diritto canonico, mi pare sia constatazione di un’oggettività palmare e incontestabile.23
In particolare, della non superficiale impasse in cui versano lo ius Ecclesiae e la canonistica mi sono ampiamente e impietosamente occupata nella mia ricerca scientifica degli ultimi dieci anni, dedicando anche un lavoro monografico24 al coacervo di criticità che affliggono la produzione legislativa ecclesiale, costellata di errori e inesattezze, contraddizioni e incoerenze: non senza additare le immediate ripercussioni, nefaste e sovente irrimediabili, sulla sostanza delle realtà regolate, quindi sui diritti e sulla stessa condizione esistenziale dei christifideles. Anche da una pura ricognizione – in sé non semplice, data l’alluvionalità degli interventi – si staglia con nettezza un inquietante panorama, frammentato e caotico: segnato da un corteo incessante di provvedimenti spesso difettosi e claudicanti dal punto di vista prettamente giuridico, con testi non di rado approssimativi, strabici e necessitanti di raddrizzamenti, quindi tosto seguiti da indicazioni applicative a loro volta frettolose, talora deroganti principi solidificati altresì nei sistemi giuridici secolari; senza dimenticare le “smagliatureˮ relative alla, pur essenziale, promulgazione e pubblicazione delle norme, all’intitolazione ovvero alla loro “versione ufficiale” e ad altri profili formali, ma tutt’altro che oziosamente formalistici. E se questa frastornante “emergenzialità” della legislazione canonica, il cui avvio è invero anteriore al pontificato di Francesco ma che negli ultimi due lustri era divenuta visibilmente parossistica, potrebbe al limite comprendersi e scusarsi quanto a problematiche urgenti che vanno tempestivamente debellate ed estirpate (come la repressione degli abusi sessuali), essa, in altri ambiti, lascia sconcertati: dal diritto penale al processo di nullità matrimoniale, dalla rinuncia – più o meno volontaria – dei vescovi e dei titolari di altri uffici alla vita consacrata e alle associazioni internazionali di fedeli, dal Sinodo dei vescovi alla Curia romana, fino alla materia liturgica, per ricordare solo alcuni dei quadranti scombussolati da veri e propri “tsunami” normativi.
Per parte sua, la scienza canonistica assiste pietrificata non tanto a questa inarrestabile disintegrazione della codificazione o di assetti normativi consolidati, quanto, più gravemente, allo sfacelo di quelle basi minimali di certezza del diritto irrinunciabili anche nel, pur atipico, ordinamento canonico:25 senza essere in alcun modo convocata in ausilio e soccorso, per contro percependosi come intenzionalmente estromessa. Proprio l’imbarazzata impotenza e la rigida paralisi di quest’ultima, marginalizzata in un’inerzia coatta – ovvero intenta a dissertare su argomenti, come il riscaldamento globale o i flussi migratori, non proprio canonisticamente primari –, rappresentano la spia più lampante del suo turbamento: che non è poi solo, per così dire, “pragmatico”, quale frustrante inettitudine a incidere sulla politica legislativa e a concorrere nel forgiare il diritto vigente per renderlo adeguato alla realtà e pienamente conforme a giustizia, come pure dovrebbe essere; ma si presenta, a monte (anzi, forse, a valle di questa proscrizione), pure come uno smarrimento, precipuamente e funditus, intellettuale e culturale. Al riguardo sono fermamente convinta che, se si volesse identificare la parola ovvero la tematica più eloquentemente paradigmatica dello spaesamento che attanaglia i cultori della scienza canonistica, il riferimento più immediato e spontaneo, direi quasi scontato, è al lemma sul quale mi è stato domandato di esprimermi: quella sinodalità di cui tutti abbondantemente e assillantemente disquisiscono, fomentando una babele assordante di reciproca incomprensione. D’altronde, anche quei canonisti che, per timore o per piaggeria, oppure anche per insipienza, non fanno trapelare malessere fingendo normalità, non possono misconoscere la scarsissima audience che l’apporto dei giuristi sulla sinodalità ha riscosso da parte dell’autorità ovvero nei congressi di maggior risonanza al proposito.
2. Non per questo, peraltro, tali apporti sono mancati. Non mi sogno, tuttavia, di avventurarmi qui in alcun modo neppure in una rassegna – appositamente uso questo vocabolo e non quelli, più pregnanti, di esame o di illustrazione – delle opinioni espresse ovvero delle ricostruzioni che di tale concetto sono state edificate sul versante giuridico (benché sempre avvinto a quello teologico). Ciò perché, pur rinvenendosi non di rado in esse riflessioni originali, suggerimenti intelligenti, spunti intriganti,26 occorre uno sforzo sovrumano di astrazione per individuare un denominatore comune: e, se lo si riesce a scorgere, appare, come si vedrà, un poco deludente. Pertanto, la mia, probabilmente deviata ma indeponibile, “deformazione” da giurista positiva m’induce a diffidare e anzi a rigettare nozioni dai confini vaghi e fluttuanti, non riconducibili alla razionale chiarezza di un assioma. E, in effetti, la “metamorfosi” di cui al titolo del volume di Carlo Fantappiè, ora sotto i riflettori, a me sembra – dopo un profluvio di saggi di eterogeneo tenore su questo tema tanto à la page, e sul quale per vari anni s’è industriata un’assemblea sinodale27 dalla proteiforme composizione28 e dall’ancora non del tutto decifrabile competenza –29 si sia irreversibilmente trasformata in una palude limacciosa, in cui è davvero difficile e, per me almeno, indisponente navigare. Come argutamente nota lo stesso Autore, «proprio perché privato di una precisa configurazione concettuale, il termine “sinodalità” rischia ormai di divenire, a seconda dei casi, uno slogan (un termine improprio e abusato per indicare il rinnovamento della Chiesa), un refrain (un ritornello cui si ricorre in ogni occasione, quasi per moda) o un mantra (un’invocazione miracolosa, capace di sanare tutti i mali presenti nella Chiesa)»:30 insomma una formula opaca e vacua, che, nel campo giuridico, proprio per questa sua ambigua polisemia, non soltanto cagiona reazioni di rigetto, ma può provocare conseguenze rovinose nella concretezza della vita ecclesiale.
Mi basta ora ricordare, attingendo alle memorie della mia incipiente formazione, che le accezioni di sinodalità oggi divenute più ricorrenti si discostano diametralmente dalle teorizzazioni su cui anche autorevole dottrina canonistica, pure nel recente passato, era approdata: come quella della cosiddetta scuola di Monaco, sbocciata e proliferata sulle orme di prestigiosissimi Maestri – una scuola, non a caso, in cui il diritto si coniugava strettamente con la teologia.31 Teorizzazioni acute e sottilissime: in particolare nel sagomare lo spessore della sinodalità nella nitida separazione da altre “categorie”, con essa pure, da sempre, in viscerale connessione, come quelle di communio, di collegialità, di conciliarità, di corresponsabilità, tra l’altro nelle loro difformi declinazioni a seconda delle successive stagioni temporali fino alla svolta del Vaticano II;32 e sulle quali si era condensata, se non l’unanimità, una qualche sintonia, almeno nelle delimitazioni della canonistica.33 Quelle contemporanee, invece, sono, nella loro pletoricità e pluralità – spesso, peraltro, solo verbale e linguistica –, percezioni della synodalitas34 notevolmente dilatate, che credo si possano etichettare, senza tema di smentite, come “aperte”, quasi “fluide” se non addirittura “gassose”: essendo oggi il termine adoperato con una miriade sconfinata e indomabile di significati,35 debordanti poi in ogni contesto dell’esperienza della Chiesa. Nell’odierna diffusa propensione a quella che è stata denominata, con un indovinato neologismo, la «“synodalisation” intégrale de l’Église»,36 se si sfoglia anche in modo cursorio la mole crescente della letteratura di disparata tipologia sull’argomento, ciò che se ne trae con nitore è il plesso policromo di sfumature cui la parola viene piegata; sfumature tra loro anche non lievemente divergenti, almeno prima facie – diversa, forse, potrebbe essere l’impressione se si scavasse al di sotto dell’epidermide –, e che, devo ammettere, fanno rimpiangere al giurista l’accuratezza scientifica di anteriori esposizioni dottrinali in punta di penna, e certo non solo per eleganza stilistica: magari censurabili, ma meticolosamente ritagliate.
Carlo Fantappiè si è per contro, con coraggio e lucidità, addentrato in questo mare magno, ha selezionato con intelligenza alcuni autori più emblematici, ne ha sintetizzato con mano ferma il pensiero, mirando ambiziosamente a disegnare la parabola evolutiva delle speculazioni sulla sinodalità, tra teologia e diritto, negli ultimi decenni, ma altresì nella storia risalente: azzardandosi addirittura a scoprirne alcuni plausibili precedenti o comunque sintomi nella Chiesa dei primi secoli. E in effetti il quadro che egli pennella risulta efficace, affascinante, convincente: tale da far baluginare e via via affiorare un sentiero che, malgrado sia talora dissestato e sdrucciolevole, pare permettere di pervenire alfine a una sinodalità ecclesiale con lineamenti quanto meno non contrastanti, rectius etimologicamente, non antinomici. Al termine infatti della sua disamina, sulla quale ovviamente non indugio rinviando alla fonte diretta, egli mostra di apprezzare la posizione di chi ha approntato della sinodalità «una nozione omnicomprensiva delle attività compiute insieme dai fedeli in ambito liturgico, sacramentale, organizzativo e di governo nella Chiesa», ergentesi quindi, ontologicamente, quale «dimensione generalissima della medesima»:37 una conclusione, del resto, non troppo distante da quella della Commissione teologica internazionale che finisce «per estendere al massimo la sua [della sinodalità: ndr] area semantica, fino a farla combaciare con la dinamica complessiva dell’organizzazione e della missione della Chiesa. […] Il che implica che la Chiesa sia chiamata, in determinate circostanze, “ad attivare l’ascolto di tutti i soggetti che insieme formano il popolo di Dio per convergere nel discernimento della verità e nel cammino della missione”».38 Peraltro il risultato raggiunto dalla dottrina non è reputato appagante da Fantappiè, spingendolo a delineare le architravi portanti dell’ulteriore e ponderoso compito definitorio, sia pur costellato di intralci, che egli è persuaso si esiga impellentemente in particolare dalla canonistica.
3. Eppure, pur ammirando e lodando l’impegno del collega e amico, svolto da par suo e dunque in maniera ineccepibile, e pur esortando alla lettura del suo libro, assai piacevole e istruttivo, da giurista positiva – e in questa veste ovviamente mi espongo agli strali di chi non nutra le medesime preoccupazioni – non posso non chiedermi si necesse est e cui prodest continuare a insistere sull’enucleazione minuziosa e animata da acribia di tale sinodalità irresistibilmente, recidivamente sfuggente. La quale, con questa accattivante ed effervescente, ma estremamente scivolosa consistenza, non può che continuare ad apparire muta e vana per il giurista che voglia accanitamente desumerne e stillarne delle norme. Non addita, infatti, organi, poteri, procedure, modalità di azione, valenza degli atti, meccanismi di partecipazione o di controllo, canali di componimento dei dissensi e dei conflitti…39 Piuttosto enuncia enfaticamente un vaste programme, il quale appare, se non pretenzioso e utopistico come la celebre e ironica locuzione potrebbe sottendere, ancora tutto da congegnare e allestire sul piano, prosaico e tecnico quanto si vuole ma indispensabile, della traduzione giuridica: cioè di quel diritto chiamato in causa, proprio quanto alla sinodalità, episodicamente e quasi obtorto collo da chi ha impugnato le redini nella Chiesa dal 13 marzo 2013, eppure non obliterabile.
Non sono le mie, né vogliono essere, si badi bene, considerazioni disfattiste e demolitrici, ovvero pervase da uno scetticismo esasperato e cinico; al contrario, l’animus che mi ispira è plasmato da un intento costruttivo intimamente realista, come deve essere quello di chi coltiva il diritto, il quale, proprio perché innervato e indissolubilmente collegato alla realtà, aspira a convenientemente confarsi alla stessa per modellarla e pilotarla, come si anticipava, secundum iustitiam. E sempre in fedeltà a questa vocazione sono francamente e pervicacemente convinta che discettare ancora di sinodalità per addivenire a una definizione dei contenuti della medesima capillarmente articolata e precisamente contornata nel suo vigore e nei suoi limiti,40 sulla quale s’accordino armoniosamente ed euritmicamente i contributi dei teologi e segnatamente dei canonisti, corredata della decifrazione scrupolosa dei suoi presupposti e delle radici nella storia nonché dei suoi riverberi multiformi,41 sia impresa di Sisifo: oltremodo improba e faticosa, eppure, se non impossibile, indirizzata all’insuccesso, nonché, soprattutto, fatalmente inutile. Questo, però, non comporta buttare via il bambino con l’acqua sporca: e il bambino è qui perfettamente impersonificato proprio da quelle coordinate scarne, esili, dalla consistenza intrinsecamente leggera ed eterea, che Carlo Fantappiè magistralmente tratteggia all’atto di distillare il succo del suo itinerario sulla graduale «fermentazione dottrinale»42 in ordine al ganglio de quo: con il campeggiare di un’«idea di sinodalità che sottolinea il rapporto fraterno e comunionale di tutti i fedeli nella comunione ecclesiale e fra i diversi ministri e stati di vita».43 Nulla di più, ma neppure nulla di meno: e infatti, come si appurerà, non è poco. Insomma una sinodalità “allargata” come conspiratio dinamica, vitale e propulsiva – eviterei, come d’altronde delucida Fantappiè, l’insidioso rimando alla “democratizzazione”44 –, scaturente incoercibilmente dal battesimo,45 alla missione della Chiesa, nei numerosi munera in cui questa può dipanarsi, dell’intero populus Dei, ognuno dispiegando i propri carismi e attitudini.
Davvero, come evidenzia lo stesso Autore echeggiando anche altri studiosi,46 la sinodalità è uno “spirito”, un afflato, ovvero un habitus, un’inclinazione – quindi, più strutturalmente, uno stile, un metodo –, e tale deve rimanere: senza poter e dover bramare la granitica compattezza di un dogma teologicamente cesellato e cementato, e neppure poter e dover rifrangersi nel plastico rigore di un ventaglio di compaginati istituti giuridici. Rincorrere tali mete, da sempre invero perseguite con tenacia dai cultori di quelle scienze che nell’ordinamento canonico sono stimate come sacre, si rivela in questo caso svantaggioso se non addirittura nocivo. Un’investigazione e una teoresi sul dilemma definitorio della sinodalità47 troppo analitiche e puntigliose, condotte secondo la morfologia e gli stilemi della ricerca scientifica “classica”, paiono oggi, almeno in questo francescano “cambiamento d’epoca”, inesorabilmente fuori tempo e contesto: e soprattutto fanno balenare incombente il serio pericolo di dissolvere e di annientare quella sinodalità che, invece, proprio secondo la forma che ha assunto, può per converso assurgere, contra spem, a rilevante elemento di sviluppo e fattore propellente della vita ecclesiale, specie di quella giuridica.
Del resto, come riscontrato, il “vento” frizzante di un’assorbente e dilagante sinodalità spira oramai in tutta la Chiesa e l’avvolge integralmente, assecondando l’input impresso con categorica perentorietà dal pontefice argentino, cui stava molto a cuore e che nella stessa confidava per una palingenetica “primavera”. Dovendo peraltro la sua evocazione mantenere quell’originario sapore della “suggestioneˮ che ad essa è stato, a mio avviso, deliberatamente e imperiosamente impresso: coincidente, al fondo, con la vibrante ma invincibilmente magmatica, “omninclusiva” e “omninglobante” incitazione di papa Francesco – calorosamente reiterata, seppur più volte ricalibrata48 – al «potenziamento delle sinergie in tutti gli ambiti della missione della Chiesa»49 tramite «l’ascolto reciproco di tutte le [sue] componenti».50
4. Una suggestione, poi, che ai canonisti è parsa profilarsi con maggiore robustezza proprio allorquando lo stesso papa ha varato una nuova disciplina per il Sinodo dei vescovi con una legge il cui incipit, da cui essa prende titolo, è, come noto, Episcopalis communio.51 Infatti – per ricalcare qui gli accenti dell’articolo di un canonista prematuramente scomparso, pubblicato non a caso sulle colonne de L’Osservatore Romano pressoché in concomitanza della promulgazione – Francesco, adottando la forma fontis di una costituzione apostolica, cioè «la forma da riservare per un corpo normativo della maggiore importanza, rivolto a tutto il popolo di Dio e non solo a coloro che hanno una responsabilità ministeriale o un ufficio, rispondente a una esigenza che possa considerarsi proveniente dal basso, con contenuti incidenti, almeno potenzialmente, in tutto l’ordinamento e non solo in un suo settore specifico, nonostante vertano solo su una istituzione concreta», avrebbe voluto esplicitare con fermezza che «l’obiettivo del rinnovamento normativo non si esaurisce nell’organismo sinodale ma, attraverso di esso, include un progresso nella sinodalità come modo costitutivo di essere Chiesa e, pertanto, di svolgere i ministeri ecclesiali e altre responsabilità personali».52 Saremmo dinanzi al levarsi, nel firmamento della Chiesa, della stella polare dell’«interazione sinodale nel governo pastorale»53 che andrebbe con slancio e audacia seguita e che, oltrepassando ogni barriera ma ripudiando logiche spartitorie del potere,54 dovrebbe irradiarsi e informare l’intero agire ecclesiale, dal centro – d’altronde la sinodalità spicca nel Preambolo della costituzione apostolica Praedicate evangelium sulla Curia romana55 – alla periferia: anche e proprio, e qui arriviamo al punto che maggiormente interessa, in riferimento all’attività legislativa ovvero più latamente normativa nella sua interezza.
Parimenti qui, però, si resta invischiati, palesemente e inevitabilmente, in un terreno incerto e un poco fumoso quanto alle ricadute giuridiche: ma non è forse proprio quest’ineffabile ed evasiva indeterminatezza quella che si è prefissa il romano pontefice scomparso a maggio di quest’anno per innescare quei famosi, imprevedibili, “processi” cui, dalla sua intronizzazione, ha incalzato la Chiesa tutta? Siamo poi sicuri che se anche canonisti e teologi – come in un sogno fantasioso inaspettatamente avveratosi – avessero convenuto unanimi su una fisionomia ben sagomata di sinodalità, tale titolare del potere supremo l’avrebbe avallata e ratificata, garantendola con il suo primato? O è proprio questo rigoglio stratificato e incontenibile di vaporosi fermenti sinodali il carburante che egli prefigurava per il cattolicesimo del terzo millennio? Che la risposta sia retorica mi sembra discenda inconfutabilmente da un contegno, al riguardo, inflessibile del successore di Pietro venuto “dalla fine del mondo”, il quale non ha oscillato in alcun modo su quella sinodalità, invece appositamente oscillante, caldeggiata instancabilmente per la sua “Chiesa in uscita”. È dunque ad essa che il giurista deve volgersi, dando prova di quel realismo di cui non può non essere sempre copiosamente dotato e deponendo le residue remore e perplessità. Senza inani velleità di piegarla ai suoi schemi, univoci e rassicuranti ma, rebus sic stantibus, inservibili, superiormente esiliati nella sterilità. E tuttavia a sua volta piegandola, con elastica empiria, al traguardo che non si può fallire e nemmeno più postergare: la restaurazione del ruolo ordinante del diritto nella Chiesa e della funzione autentica della canonistica al servizio della res iusta.
E infatti, come non cesso di esortare nei miei cahiers de doléance sul contemporaneo disperante statusdello ius canonicum, al fine di non cedere allo sconforto e in un moto d’orgoglio che restituisca alla scienza quell’esuberante munus ermeneutico che non poco influì, in passato, sulla grandezza della Chiesa, l’appiglio alla sinodalità, proprio in quella sembianza così impalpabile e un poco slabbrata che ha assunto, potrebbe rappresentare un’ancora di salvezza.56 Senza impelagarsi nelle interminabili querelles sulle interrelazioni tra potestas ordinis e potestas iurisdictionis, sui nessi tra Chiesa universale e Chiesa particolare ovvero su primato e collegialità, ma anche sulla corrispondenza-divergenza tra società gerarchica e corpo mistico, sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, laici e ordinati in sacris: tutti snodi capitali che proiettano le loro ombre più che la loro luce nelle diatribe sulla sinodalità quale assistenza puramente consultiva oppure invece munita di prerogative giurisdizionali e, dunque, decisionale. Ma, per converso, accontentandosi, per così dire, e “sfruttando” appieno quella sinodalità un poco general-generica cui sopra si è alluso, attingendola agli esiti del brillante tentativo di reductio ad unum di Carlo Fantappiè: e che d’altra parte finisce per sovrapporsi alle inflessioni dei documenti ecclesiali.57 Principiando, però, ed ecco qui la sfida cui la scienza non può più sottrarsi, a prospettarne e implementarne estrinsecazioni puntuali nella prassi quotidiana della Chiesa: le quali, a oggi, sono completamente e desolantemente assenti.
In quest’ottica la sinodalità in senso lato o informale,58 come qualcuno l’ha classificata, potrebbe e anzi dovrebbe quindi comportare, in un passaggio certo iniziale eppure cruciale, anzitutto una compartecipazione attiva e quanto più larga possibile della canonistica almeno allo stadio preliminare di incubazione dell’attività normativa ecclesiale, dalla quale è stata inopinatamente esclusa. Si assisterebbe così finalmente a una cooperatio involvente l’intero popolo di Dio pellegrino, ognuno secundum propriam condicionem et munus: i cultori della scienza giuridica, in particolare, spendendo il proprio bagaglio di sapere, guadagnato e capitalizzato faticosamente nei secoli, e così manifestando ai pastori il loro pensiero «pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent» (can. 212 § 3 del Codex iuris canonici). L’appello, dunque, per una “Chiesa costitutivamente sinodale”, alimentata e inestinguibilmente rinverdita da processi intensamente collaborativi tra tutti i suoi membri, non può lasciare impassibili e inerti i canonisti: i quali devono pertanto “cavalcare” il kairos sinodale del momento e riaffermare il loro protagonismo, pur differentemente cadenzato, nella nomopoiesi.
5. Queste osservazioni rapsodiche e – mi rendo conto – approssimative, per le quali chiedo venia rimandando ai miei scritti, sono state impulso scatenante e motore trainante di un esperimento di sinodalità giuridica, intesa proattivamente quale spinta fattiva, che alcuni professori di diritto canonico in Università statali e pontificie hanno cercato di testare, mirando a convertire e tradurre in pratica la portata dei suddetti proclami: approfittando della “clausura” forzata dello strano biennio pandemico che abbiamo alle spalle per trasformarla, paradossalmente, in una fertile occasione, appunto, di “lavoro normativo sinodale”, e sondare, così, inusitati percorsi di consultazione proficuamente utilizzabili nella Chiesa futura. Un progetto il quale, peraltro, se immaterialmente, per così dire, è sgorgato da questa “chiamata alla sinodalità”, più tangibilmente è nato proprio dalla constatazione – con cui ho esordito – di quelle avvilenti difficoltà in cui si avviluppa lo ius Ecclesiae. Difficoltà, lo ribadisco, che non sono lamentate dai canonisti per difesa elitaria e quasi ossessione di casta, ovvero, come giustamente bacchettava papa Francesco, per «adesione superstiziosa ad alcuni strumenti scientifici».59 Al contrario, come si conviene coralmente, disporre di una normativa formulata inappuntabilmente quanto all’aspetto tecnico, coerente alle altre norme dell’ordinamento, certa e dunque idoneamente promulgata e pubblicata, è un diritto dei fedeli sul quale non si può transigere: lo impone la realtà trepidante di giustizia denegata al di sotto di norme fallaci, essendo anzitutto i christifideles a sopportare le più penose conseguenze di questa drammatica situazione.
È la sostanza della res iusta che rischia di essere irreparabilmente vulnerata da un esercizio non ponderato del potere legislativo ecclesiale il quale, per la sua centralità, è «solitamente riservato a titolari del potere specialmente qualificati»,60 fiancheggiati, però, nel loro arduo discernimento anche – seppur non solo, naturalmente – da specialisti e professionisti ferrati nella iuris prudentia e nella iuris scientia. È proprio tale discernimento – e sappiamo quanto esso, di ascendenza ignaziana, sia stato esaltato da Bergoglio anche con riguardo alla sinodalità –, quale doverosa attività previa,61 che deve tornare a essere oggetto di cura preminente perché da esso sovente dipende la giustizia della decisio normativa, il suo volgersi al bene comune che tenga conto del reale e della verità, ma anche la sua disponibilità orante al soffio dello Spirito Santo.
Insomma, i canonisti, a maggior ragione in queste travagliate circostanze, non possono non sentirsi direttamente e personalmente interpellati a elargire il proprio aiuto al legislatore, aderendo, senza alcuna ritrosia, a quell’ideale, forse soffuso ed evanescente ma tonico e corroborante, di sinodalità che papa Francesco ha voluto effondere su tutta la Chiesa: per incarnarlo in quella fase liminare ma fondamentale del tragitto che porta alla prescrizione di norme giuste. Una canonistica, pertanto, che, archiviando rivalità e antagonismi senza peraltro sbiadire e annacquare le dissomiglianze di impostazione, del tutto “lecite” e anzi arricchenti e stimolanti, si coalizzi unitariamente per sconfiggere quella “crisi giuridicaˮ che connota questi nostri tempi e si porga finalmente in soccorso a un legislatore supremo un poco affannato: collocandosi fiduciosamente sotto il vessillo della sinodalità.
Non indugio sul progetto cui ho appena accennato, quello di allertare e far discutere la canonistica su due proposte architettate per colmare lacune normative oggi particolarmente delicate nella Chiesa.62 Esso ha catalizzato una straordinaria attenzione sia mediatica (si era all’uopo confezionato un sito web che ha accumulato migliaia di accessi da tutti i continenti), sia da parte della dottrina: oltre ad aver destato cospicui e fecondi scambi di vedute,63 il convegno nazionale del 2022 dell’Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso, dal titolo icastico di La sinodalità nell’attività normativa della Chiesa,64 ha riunito prestigiosi teologi e canonisti, italiani e stranieri, per confrontarsi con parresia sul punto.
Quanto al legislatore ecclesiale dell’epoca, invece, si è dovuto attestare un totale e deprimente silenzio, un disinteresse quasi smaccato. Legislatore canonico, ma anche vaticano, che ha continuato ininterrottamente a elaborare leggi zoppicanti, se non talora davvero indecenti secondo i binari che da tempo stigmatizzo (invero non da sola): commendandole, cioè, a circoscritti cenacoli di compilatori designati dall’alto, i quali, nell’isolamento più assoluto e nella segretezza più impenetrabile, quindi nel disprezzo dell’adesione della comunità scientifica e coperti dall’anonimato, hanno sfornato, a ritmo serrato, mostruosità giuridiche indegne della gloriosa tradizione della scienza canonistica, addebitandole sul conto del romano pontefice.
6. Per questo ha fatto un poco tremare le vene e i polsi la divulgazione degli imponenti, davvero immani, proponimenti di riforma normativa e codiciale enumerati nella Relazione di Sintesi della prima Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 28 ottobre 2023,65 partoriti nella cornice del consesso medesimo: tali quasi da far impallidire e comunque da emulare l’adattamento della codificazione del 1917 alle portentose acquisizioni del Vaticano II. Oltre alla focalizzazione delle «implicazioni canonistiche della prospettiva della sinodalità», si trascorre, nel suddetto documento, dal ripensamento dell’autorità del vescovo e della configurazione degli organismi diocesani al «rafforzamento delle disposizioni per un esercizio più collegiale del ministero papale», dall’inaugurazione di inediti incarichi e ministeri laicali a loro radicali mutamenti disciplinari fino a toccare quelli specificamente femminili, dalla communicatio in sacris ai matrimoni misti, dagli emendamenti della vita consacrata a quelli del ministero di sacerdoti e diaconi (ma non si omettono neppure i rappresentanti pontifici, il consiglio dei cardinali, le province ecclesiastiche, i concili particolari, le conferenze episcopali, le assemblee continentali, ecc.): le modifiche preconizzate sono davvero strabordanti, e sempre su crinali (teologicamente e) giuridicamente assai scoscesi, permanentemente al cuore della riflessione canonistica.
È sembrato perciò di essere al cospetto, inconfutabilmente, di un tornante epocale, che interrogasse a gran voce lo spirito, il modus vivendi et operandi della comunione ecclesiale, cioè la sinodalità: non quella “rivoluzionaria” ed “eversiva” da taluno sospirata, ma quella più “blanda” ma non per questo irrisoria del «camminare insieme»66 in quest’ardua gestazione, di cui, proprio qui, si potrebbe incarnare una tappa altamente simbolica e una testimonianza profetica. Come sono dunque proceduti e procedono i lavori preparatori, secondo quali scansioni e metodologie? Chi è stato coinvolto come perito, con quale bagaglio di cognizioni? Sono idoneamente pubblicizzate e condivise le susseguenti redazioni delle norme al fine di giovarsi del “fiuto” dei canonisti di tutto il pianeta per la loro migliore predisposizione e stesura? In queste fitte conversazioni, alle obiezioni sollevate, puntellate su motivazioni ragionate, si è replicato appropriatamente? C’è stato o ci sarà un sondaggio presso le Chiese particolari per testare l’eventuale accoglienza che le disposizioni potranno ottenere nelle distinte circostanze, per accertare cioè quella preziosa recezione che garantisce l’osservanza delle medesime e che l’autorità non può in alcun modo trascurare?67 Si è presa a modello la minuta e ramificata consultazione che accompagnò la revisione del Codex iuris canonici piano-benedettino o altre riuscite novelle nella Chiesa, ove, senza ancora appellarsi ufficialmente alla sinodalità, essa veniva però compiutamente realizzata? Si è fatto tesoro degli strumenti digitali e delle piattaforme online, di cui pure anche il Sinodo sulla sinodalità ha decantato i pregi, per accorciare le distanze della mutua informazione e comunicazione? Insomma, come si sono effettuati i colloqui, i dialoghi, i dibattiti con la scienza canonistica per verificare, nella «circolarità tra tutti, alcuni e uno», il loro consensus, il quale, forse, nelle quaestiones iuris, è peculiarmente qualificato?
In un primo periodo s’è temuto che, purtroppo, le risposte a tali quesiti fossero inesorabilmente e amaramente obbligate: tanto più che l’epilogo dell’iter pareva inizialmente – e forse troppo avventatamente e precipitosamente – atteso già con la seconda sessione dell’assemblea sinodale, calendarizzata per l’ottobre 2024. D’altro canto, affidarsi unicamente a un’équipe di una decina di canonisti, come è in effetti trapelato, benché, per ipotesi, eccezionalmente esperti e pilotati in maniera egregia, per “gestire”, in inviolabile solitudine e blindata riservatezza, l’aggrovigliata matassa del diritto ecclesiale su tali intricatissime problematiche teologico-giuridiche – diritto da applicarsi poi fin nelle propaggini più remote della Chiesa e nelle sue cangianti correlazioni con i diritti secolari (nazionali e sovranazionali) – sembrava, in tutta franchezza, più che illusorio, insensato e folle. Ma, soprattutto, si sarebbe finito in tal modo per smentire clamorosamente tutto ciò che si è sunteggiato in queste poche pagine, ma che è stato ostinatamente propalato ai quattro venti e in ogni frangente, su quell’approccio sinodale che dovrebbe oggi intridere l’intera Ecclesia, sollecitando in particolare il ministero primaziale: facendo svanire anche la flebile speranza di una sinodalità, per quanto embrionale e annacquata, tuttavia ecclesialmente effettiva e operante, e non solo in modo roboante – e un poco demagogicamente – proclamata.
Così nel documento finale della seconda sessione, tenutasi dal 2 al 27 ottobre 2024, Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione, tutte le urticanti questioni canoniche sopra menzionate restano ancora da sviscerare, anzi se ne assommano altre, e non di tenue entità.68 Fa però il suo ingresso69 – dopo il fugace capolino in due documenti rispettivamente del marzo70 e del luglio 202471 –, sia pur per incidens allorquando si richiamano i Gruppi di studio intenti all’approfondimento sugli «ambiti della vita e della missione della Chiesa», tutti peraltro con risvolti giuridici non eludibili, l’erezione della (in precedenza laconicamente annunciata con l’altisonante attributo di «intercontinentale») «Commissione canonistica attivata d’intesa con il Dicastero per i Testi legislativi, a servizio delle innovazioni necessarie nella normativa ecclesiastica»: una notizia già reperibile spulciando articoli coevi di varia tipologia, che pure la citano senza entrare in alcun modo nel dettaglio della sua complessione e soprattutto delle sue mansioni e delle modalità di assolvimento.72 E soprattutto va segnalato che è divenuta infine scaricabile da Internet la Presentazione del rapporto della Commissione Canonica (sic)73 – 1a Congregazione generale 2 ottobre 2024 –, nella quale vengono stringatamente elencati «gli argomenti trattati: istruzioni e precisazioni dei temi»: assennatamente assai più perimetrati – almeno i primi da scandagliare «nel breve periodo»74 – rispetto a quelli sopra snocciolati, concentrandosi su consigli e consultazione, nonché sui concili particolari. Non senza soffermarsi, sia pur anche qui lapidariamente, sul «metodo»: si apprende tuttavia con sollievo che la «Commissione ha ricevuto con gratitudine proposte da diverse società di diritto canonico e facoltà di diritto canonico. Per garantire l’interazione delle Chiese locali con la Chiesa universale, inviterà le facoltà e le società canonistiche di tutto il mondo a presentare le loro eventuali riflessioni».
Ci si deve dunque rallegrare di tale recuperato spazio per la scienza giuridica – forse risicato ma non banale in documenti sinodali in cui per converso si è magnificato senza posa il ruolo dei teologi75 –, nonché del riconquistato «mandato fiduciario» concesso a un’istituzione curiale di recente non troppo valorizzata.76 L’auspicio è che la promessa della Commissione di fruire del supporto dell’intera canonistica nella preordinazione di così dirimenti opzioni di governo da sottoporre al santo padre sia davvero avvertita come vincolante e sia quindi esaudita senza troppi filtri e pregiudiziali emarginazioni:77 in linea con quella tanto propagandata «cultura della trasparenza» e soprattutto con quella «conversione delle relazioni» all’insegna della sinodalità a cui la Chiesa tutta si dovrebbe apprestare. Attesa l’improvvisa morte di Francesco e la convocazione del conclave, certamente i tempi primordialmente pronosticati, già esageratamente esigui (giugno 2025), dovranno essere, per così dire, ricalcolati, per consentire di concertare al meglio tale estesa audizione. Se tuttavia ciò non avvenisse e si perseverasse invece nel rimettersi all’autoreferenzialità di una ristretta accolita, il disinganno sarebbe irrecuperabile, e soprattutto gli sbocchi presumibilmente insoddisfacenti. Non rimanendo che augurarsi, allora, che si continui a discorrere prolissamente e ridondantemente delle concezioni di sinodalità, come ora magari vacuamente ma del tutto inoffensivamente si fa in consessi accademici e professorali: e si rimandi, per contro, l’assai meno innocua e anzi molto perigliosa promulgazione delle norme da parte del legislatore supremo a tempi nei quali l’«autocoscienza ecclesiale»78 della sinodalità sarà davvero consapevole e soprattutto operativa. Ne va, infatti, del bonum commune dei fedeli e della Chiesa tutta: per questo si fa accorato assegnamento su Leone XIV, il quale, affacciandosi dalla loggia della Basilica di San Pietro il giorno della sua elezione, ha confermato di volere una Chiesa sinodale e che, nei pochi mesi del suo regno, ha già profusamente comprovato la sua mite risolutezza nel guidare il popolo di Dio.
22 M. Franco, Monsignor Sergio Pagano: «Mai censurato carte delicate. Il bunker non basta più», in Corriere della Sera, 12 luglio 2024.
23 Su questa “crisi” (in particolare accezione del termine) mi sono soffermata in G. Boni, Algunas reflexiones sobre el anhelado y laborioso connubio entre la ciencia canónica y la ciencia teológica, in Ius Canonicum 61 (2021), 9-41 (versione italiana scaricabile dal sito della rivista: Qualche riflessione sull’ambìto e travagliato connubio tra scienza canonistica e scienza teologica).
24 Mi permetto di rinviare, per una rassegna delle criticità della produzione normativa canonica contemporanea, a G. Boni, La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa, Modena, Mucchi Editore, 2021 (volume open access consultabile all’indirizzo www.mucchieditore.it/images/Extra/Boni—Anima2-open-access.pdf). Invero il libro è precocemente invecchiato quanto alla lista dei provvedimenti che si è velocissimamente ingigantita. Non smentito, tuttavia, e anzi viepiù confermato è il filo rosso che assemblava e pervadeva quella che avrebbe potuto sembrare una mera enumerazione di leggi, e purtroppo delle pecche e delle incongruità connotanti le medesime: esso consiste nell’afflitto e angosciato rovello sul tradimento e la dilapidazione del diritto canonico.
25 Anche qui rinvio, per spiegazioni più esaustive, al mio recente saggio: G. Boni, La certeza del derecho en el ordenamiento canónico: una lectura diacrónica entre doctrina y normativa vigente, in Ius Canonicum 64 (2024), 13-64 (versione italiana scaricabile dal sito della rivista: La certezza del diritto nell’ordinamento canonico: una lettura diacronica tra dottrina e normativa vigente), con indicazioni di esempi e ulteriore letteratura, nonché a Ead., La certezza del diritto nell’ordinamento canonico tra straordinaria plasticità e rischio di abusi: considerazioni alla luce delle recenti evoluzioni della normativa ecclesiale, in A. Banfi (ed.), Certezza e incertezza delle regole. Un dialogo interdisciplinare, Bologna, Bologna University Press, 2025, 209-266.
26 Segnalo in particolare i contributi contenuti nel volume monografico di Ephemerides iuris canonici 62 (2022).
27 Come noto, sul tema Per una Chiesa sinodale. Comunione, partecipazione, missione.
28 Cf. il comunicato della Segreteria generale del Sinodo del 26 aprile 2023, pubblicato dal Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede circa le novità sui partecipanti all’Assemblea generale ordinaria (cf. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/info/2023/04/26/partecipanti_assemblea-generale-ordinaria-del-sinodo-dei-vescovi.html).
29 Sono posti in effetti come punti da approfondire nella stessa Synod23 – Relazione di Sintesi della prima Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-29 ottobre 2023) e risultati delle Votazioni, 28.10.2023, consultabile online all’indirizzo https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/10/28/0751/01653.html.
30 C. Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco, Venezia, Marcianum Press, 2023, 84.
31 Mi riferisco in particolare a Eugenio Corecco, la cui riflessione sull’«ontologia della sinodalità», sviluppata in numerose pubblicazioni, ha rappresentato a lungo un punto di riferimento dottrinale imprescindibile. Ritornano recentemente sul contributo di tale Autore al riguardo: C. Fantappiè, Chiesa e sinodalità. Per un confronto con Eugenio Corecco, in Ephemerides iuris canonici 58 (2018), 461-478; J.R. Villar, Sinodalità e funzione consultiva. Il contributo di Eugenio Corecco, in Rivista teologica di Lugano 23 (2018), 197-212.
32 Lo stesso Fantappiè rileva come sia «chiaro […] che l’idea di sinodalità scaturita dal Vaticano II, nonostante l’identità del nome, è una realtà ancora differente da quella conciliarista e da quella episcopalista del primo o del secondo millennio», e che «ogni discorso sul concetto di sinodalità, così come si presenta oggi, non può che partire dai testi e dal contesto del concilio Vaticano II» (Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, 14-15).
33 Cf. ad esempio, su questi concetti, due manuali di diritto canonico cronologicamente distanti tra loro: C. Cardia, Il governo della Chiesa, Bologna, Il Mulino, 2002, 211ss; C. Fantappiè, Il diritto canonico nella società postmoderna. Lezioni universitarie, Torino, G. Giappichelli Editore, 2020, 382ss, ove l’Autore, definendo la sinodalità, pure si premura di specificare: «almeno a stare alla tradizione canonica»; si sofferma inoltre sulle posizioni di Corecco anche in Id., Metamorfosi della sinodalità, 31ss, segnalando le critiche ricevute da parte dei teologi.
34 Nei documenti del concilio Vaticano II, come noto, non si rinviene il termine. Nel Codex iuris canonici troviamo l’aggettivo synodalis e il sostantivo synodus. La parola compare nella versione italiana della costituzione apostolica di Francesco, Episcopalis communio (15 settembre 2018), in AAS 110 (2018), 1364, di cui ancora manca il testo in latino.
35 Parla di sinodalità come «concetto astratto e plurivoco», sul cui contenuto teologi e canonisti non sono concordi, A. Borras, Sinodalità ecclesiale, processi partecipativi e modalità decisionali, in A. Spadaro – C.M. Galli (ed.), La riforma e le riforme nella Chiesa, Brescia, Queriniana, 2016, 210 (con ampi riferimenti dottrinali).
36 A. Borras, “Episcopalis communio”, mérites et limites d’une réforme institutionnelle, in Nouvelle revue théologique 141 (2019), 83.
37 Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, 47.
38 Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, 58-59. Fantappiè si riferisce a due documenti della Commissione teologica internazionale: La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 2 marzo 2018, e anche Il sensus fidei nella vita della Chiesa, 10 giugno 2014.
39 Osserva Montini: «La sinodalità non è un cammino comune “comunque sia”: ha bisogno di regole, magari nuove, ma di regole; di pesi e contrappesi escogitati per situazioni nuove; di valutazione di pro e contra. A questa esigenza non pare, purtroppo, corrispondere una adeguata attenzione al diritto e una adeguata attenzione del diritto» (G.P. Montini, Il «cammino sinodale» in Germania. Una nota, in Quaderni di diritto ecclesiale 34 [2021], 218).
40 Cf. le tre questioni «fra le più spinose» che Fantappiè pone in apertura del suo saggio (Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, 8).
41 Cf. Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, 10: «Storicizzare la nozione di sinodalità aiuta non solo a cogliere i suoi presupposti materiali e ideologici ma a collocarla all’interno dei modelli di Chiesa e di ordinamento canonico che si sono succeduti nel corso di due millenni. E quindi a valutarne le implicazioni di più larga rilevanza: in una parola significa capirne la funzione ecclesiale e le ricadute sull’intero sistema canonico». In Id., Punti critici del progetto di una «Chiesa sinodale», in Archivio giuridico Filippo Serafini 156 (2024), 819, l’Autore rimarca ancora l’importanza, quanto alla sinodalità, del «problema di darne una definizione, di precisarne il significato o di fissarne il contenuto».
42 Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, 24.
43 Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, 48.
44 Cf. G. Boni – A. Zanotti, Sul contributo del diritto canonico al dibattito riguardo la democrazia, in Archivio giuridico Filippo Serafini 148 (2016), 3-82. Si diffonde sui rischi di ipotesi di “democratizzazione” della Chiesa sull’onda della sinodalità Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, 74ss; 99ss.
45 Come ha poi puntualizzato lo stesso Fantappiè, «il fondamento teologico della nuova sinodalità è sempre di tipo sacramentale, ma viene diversamente identificato dai teologi. Secondo alcuni è da rinvenire nella celebrazione eucaristica della Chiesa locale, la quale esprime e valorizza la relazione di interdipendenza, di partecipazione e di consenso fra l’“uno”, “alcuni” e “tutti”, rispettivamente nella presidenza del vescovo, nella collaborazione degli altri ministri e nella partecipazione attiva e cosciente di tutti i fedeli. […] Altri teologi preferiscono radicare la dimensione sinodale nella dignità battesimale e nella partecipazione al sacerdozio comune, privilegiando l’uguale dignità di tutti i fedeli nella Chiesa e il dono dello Spirito Santo da cui discendono i carismi da porre al servizio del popolo di Dio. Quest’impostazione appare più sensibile alla prospettiva orizzontale delle relazioni interne alla Chiesa e tende a sottolineare i princìpi dell’uguaglianza rispetto al principio gerarchico» (C. Fantappiè, Antica e nuova sinodalità. Una comparazione, nella rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it 1 [2025], 17).
46 Ad esempio Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, 37-38. Qui l’Autore riassume le tesi del canonista e teologo Bernard Franck: «L’essenziale della sinodalità non è tanto il “principio” quanto lo “spirito”: essa, infatti, va vista come l’espressione privilegiata del “vivere insieme” proprio della fraternità cristiana, che si radica nella paternità di Dio e si esprime nella comunione dei cuori e nell’unanimità degli spiriti. Si potrà ottenere ciò solamente con uno sforzo prolungato e dopo aver messo in atto l’ascolto reciproco, lo scambio e la comunicazione, la condivisione e la solidarietà, il desiderio di conseguire un consenso e una convinzione comune», e conclude: «come non cogliere nelle affermazioni di Franck tante anticipazioni dei caratteri attuali della nuova sinodalità?».
47 Fantappiè resta convinto della rilevanza del problema (Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, ad es. 85ss), ribadendo anche nelle Conclusioni: «Il limite strutturale della nuova concezione della sinodalità […] sembra essere la configurazione sostanzialmente “liquida”, “progettuale” e “programmatica” in cui si è finora espressa. Di qui la necessità che essa venga non solo definita quanto ai criteri di rappresentanza ecclesiale, ai metodi e alle procedure consultive e deliberative (non di derivazione politico-sociologica bensì teologico-canonistica), ma anche delimitata nei contenuti concreti e determinata nei suoi obiettivi di breve o medio termine» (p. 115).
48 Come osserva Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, 67: «La concezione della sinodalità in papa Francesco è evoluta sensibilmente nel corso del suo pontificato. Se era evidente, fin dagli inizi, la sua intenzione di assegnare maggior peso al governo collegiale», poi si è «indotto a ricentrare l’attività sinodale verso una finalità pastorale e spirituale». Cf. anche M. Faggioli, Sinodalità come rinnovamento ecclesiale in Papa Francesco, in Revista di cultura teológica XXIX/98 (2021), 77ss.
49 Richiamo qui il noto discorso tenuto il 17 ottobre 2015 da Francesco, Occasione L anniversariae memoriae ab inita Synodo Episcoporum, in AAS 107 (2015), 1138-1144.
50 A. Modrić, La sinodalità nel sistema giuridico della Chiesa, in Periodica 107 (2018), 546-547, il quale sintetizza il Magistero recente sulla sinodalità, indugiando altresì sulle connessioni tra la sinodalità medesima e la consultazione.
51 Francesco, Episcopalis communio, 1359-1378.
52 M.J. Arroba Conde, La costituzione apostolica “Episcopalis communio”. Anche la forma è importante, in L’Osservatore Romano, 22 settembre 2018, 7.
53 Così J.I. Arrieta, Sinodalità e Sinodo dei Vescovi, in Ius Ecclesiae 31 (2019), 275.
54 «Una teologia del laicato, che viene portata avanti come battaglia per una quota proporzionale nel governo della Chiesa, è una caricatura di sé stessa e rimane tale anche se questo fraintendimento viene ammantato con il concetto di una direzione sinodale della Chiesa» (J. Ratzinger, Le basi antropologiche dell’amore fraterno, in Id., Chiesa: segno tra i popoli. Scritti ecclesiologici e di ecumenismo [Opera omnia 8/1], G.L. Müller [ed.], Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2021, 100).
55 Cf. sul punto M. Ganarin, La riforma della Curia romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura, in Il diritto ecclesiastico 133 (2022), 279ss.
56 Della «partecipazione dei fedeli laici alla formazione delle leggi nella Chiesa» quale ambito di operatività della sinodalità parla anche Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, 95.
57 In Synod23 – Relazione di Sintesi della prima Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-29 ottobre 2023) e risultati delle Votazioni, del resto si legge: «La sinodalità può intendersi come camminare dei cristiani con Cristo e verso il Regno, insieme a tutta l’umanità; orientata alla missione, essa comporta il riunirsi in assemblea ai diversi livelli della vita ecclesiale, l’ascolto reciproco, il dialogo, il discernimento comunitario, la creazione del consenso come espressione del rendersi presente di Cristo vivo nello Spirito e l’assunzione di una decisione in una corresponsabilità differenziata», aggiungendo peraltro che «i termini “sinodale” e “sinodalità” richiedono un chiarimento più accurato dei loro livelli di significato nelle diverse culture. È emerso un sostanziale accordo sul fatto che, con i necessari chiarimenti, la prospettiva sinodale rappresenta il futuro della Chiesa». Sui documenti preparatori del Sinodo sulla sinodalità cf. quanto afferma lo stesso Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, 92.
58 Riprendo qui una definizione di Borras, Sinodalità ecclesiale, processi partecipativi e modalità ecisionali, 212ss, che accosta alla sinodalità formale, «secondo modi più o meno formalizzati e differenti livelli di istituzionalizzazione», una sinodalità informale, «che risulta dal mutuo ascolto e dalla cooperazione dei battezzati nella missione», diffondendosi poi sull’importanza e sull’autentico valore della consultazione.
59 Cf. J.M. Bergoglio, Nel cuore di ogni padre. Alle radici della mia spiritualità, Milano, Rizzoli, 2014, 107.
60 E. Baura, Profili giuridici dell’arte di legiferare nella Chiesa, in Ius Ecclesiae 19 (2007), 15.
61 Rinvio alle acute considerazioni al riguardo di P. Erdő, Criteri di discernimento nell’attività normativa e di governo della Chiesa, in Folia theologica et canonica 6 (2017), 66: «È di vitale importanza che la stessa attività creatrice delle norme sia basata non su opzioni arbitrarie, bensì maturate in un processo di giusto discernimento. Tale discernimento ha per scopo che le leggi siano giuste», soffermandosi poi tale Autore sulla rilevanza della «consultazione previa», nonché sul «rinnovamento ed allargamento della consultazione sociale anche come forma di preparazione delle norme canoniche».
62 Ne ho riferito ampiamente: cf. G. Boni, Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa, nella rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it 14 (2021), 1-59; Ead., Per una collaborazione della canonistica alla produzione normativa ecclesiale: in particolare sulla Sede romana impedita e il Papa che ha rinunciato, in V. Buonomo – M. d’Arienzo – O. Échappé (ed.), «Lex rationis ordinatio». Studi in onore di Patrick Valdrini, vol. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2022, 271-296; Ead., Prospettive de iure condendo, in A. Feniello – M. Prignano (ed.), Papa, non più Papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico, Roma, Viella, 2022, 135-151; Ead., Esperimenti di “sinodalità” nella funzione normativa della Chiesa: l’iniziativa della scienza canonistica, in L. Bianchi – G. Eisenring – B.N. Ejeh – A. Stabellini (ed.), Fides et jus in Ecclesia. Scritti in onore di Arturo Cattaneo, Siena, Cantagalli, 2023, 67-86.
63 Cf., per tutti, i contributi pubblicati nel volume B. Serra (ed.), La rinuncia all’ufficio petrino. Itinerari dottrinali a dieci anni dalla Declaratio di Benedetto XVI, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023.
64 Gli atti sono raccolti nel volume I. Zuanazzi – M.C. Ruscazio – V. Gigliotti (ed.), La sinodalità nell’attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge, Modena, Mucchi Editore, 2023, volume open access consultabile all’indirizzo https://mucchieditore.it/wp-content/uploads/Open-Access/Zuanazzi-Anima-7-OA.pdf
65 Cf.Synod23 – Relazione di Sintesi della prima Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-29 ottobre 2023) e risultati delle Votazioni.
66 Si legge infatti in #synod24 – Documento Finale della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (2-27 ottobre 2024) «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione», 26.10.2024, consultabile online all’indirizzo https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/10/26/0832/01659.html, n. 28: «Nel corso del processo sinodale è maturata una convergenza sul significato di sinodalità che sta alla base di questo Documento: la sinodalità è il camminare insieme dei Cristiani con Cristo e verso il Regno di Dio, in unione a tutta l’umanità; orientata alla missione, essa comporta il riunirsi in assemblea ai diversi livelli della vita ecclesiale, l’ascolto reciproco, il dialogo, il discernimento comunitario, il formarsi del consenso come espressione del rendersi presente di Cristo vivo nello Spirito e l’assunzione di una decisione in una corresponsabilità differenziata. In questa linea comprendiamo meglio che cosa significa che la sinodalità è dimensione costitutiva della Chiesa (cf. CTI, n. 1). In termini semplici e sintetici, si può dire che la sinodalità è un cammino di rinnovamento spirituale e di riforma strutturale per rendere la Chiesa più partecipativa e missionaria, per renderla cioè più capace di camminare con ogni uomo e ogni donna irradiando la luce di Cristo».
67 Osserva in generale S. Dianich, La sinodalità. I fondamenti dottrinali, in A. Melloni (ed.), Sinodalità. Istruzioni per l’uso, Bologna, EDB, 2021, 45, che occorre un’articolazione di relazioni per cui le autorità ecclesiali dovranno conoscere «quale sia il giudizio della loro comunità» e, se spetta a loro la responsabilità della decisione, dovranno «essere consapevol[i] delle conseguenze che questa avrà nella necessaria recezione da parte della comunità».
68 Cf. #synod24 – Documento Finale della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (2-27 ottobre 2024) «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione».
69 Va peraltro notato che al n. 134, invero trattando dei rapporti tra papa e vescovi, si asserisce: «Anche l’elaborazione della normativa canonica da parte di chi ne ha il compito e l’autorità, dovrebbe avere stile sinodale e maturare come frutto di un discernimento ecclesiale».
70 Cf. Documento della Segreteria Generale del Sinodo: Gruppi di studio su questioni emerse nella prima sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi da approfondire in collaborazione con i Dicasteri della Curia romana, consultabile online all’indirizzo https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/03/14/0212/00454.html
71 Cf. «Instrumentum laboris» per la Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2024), 9.7.2024, consultabile online all’indirizzo https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/07/09/0560/01156.html
72 In occasione della conferenza nella Sala Stampa della Santa Sede per la presentazione dei due documenti Come essere Chiesa sinodale in missione? Cinque prospettive da approfondire teologicamente in vista della Seconda sessione e Gruppi di studio su questioni emerse nella prima sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi da approfondire in collaborazione con i Dicasteri della Curia romana, F. Iannone, prefetto del Dicastero per i testi legislativi, ha riferito della «Commissione canonica collegata al Dicastero da lui retto, che era stata voluta da Papa Francesco ancor prima dell’assemblea del 2023, al fine di elaborare proposte di revisione dei due Codici di diritto canonico – latino e orientale – alla luce del cammino sinodale», ma senza fornire ulteriori informazioni (Un grande cantiere aperto. Presentati due documenti della Segreteria generale, in L’Osservatore Romano, 14 marzo 2024, 8). Per altre succinte menzioni della Commissione cf. E. Gandolfi, Il Sinodo non ha fatto le ferie. Spigolature estive sui molteplici percorsi di sinodalità, in Il Regno. Attualità 16 (2014), 475. Anche al convegno svoltosi a Bologna il 7 novembre 2023 citava l’erezione di tale Commissione J.I. Arrieta, Le modifiche al Codice canonico: motivazioni e prospettive, in A. Tomer (ed.), I 40 anni del Codex Iuris Canonici, Modena, Mucchi Editore, 2024, 74. Poi, ad esempio, dal sito dell’Universidad Pontificia de Salamanca si apprende che José San José Prisco ne è membro (cf. anche A. Di Bussolo – R. Paglialonga, Discernere il consenso che fa camminare la Chiesa, in L’Osservatore Romano, 16 ottobre 2024, 10), mentre in quello della Regione Ecclesiastica Marche si rende noto che lo è altresì il cardinale Gianfranco Ghirlanda mentre Gianluca Merlini funge da segretario.
73 Cf. 1a Congregazione Generale 2 ottobre 2024 Presentazione del rapporto della Commissione Canonica, consultabile all’indirizzo Internet https://www.synod.va/content/dam/synod/assembly2024/workinggroups/canonical/2024_10-02_CONGREGAZIONE-1_COMMISSIONE-CANONISTI-ITA-ORIGINALE.pdf. Si enuncia in apertura: «La Commissione Canonistica del Sinodo è stata costituita all’inizio della I Sessione nell’ottobre 2023 e si è incontrata più volte durante lo stesso periodo. Subito dopo la conclusione si è organizzata per poter individuare le tematiche emerse nella Relazione di Sintesi. La Commissione, composta da dieci membri, è presieduta dal Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi e da un Segretario che coordina e gestisce i lavori, le relazioni e i confronti tra i vari membri».
74 Come si riporta in 1a Congregazione Generale 2 ottobre 2024 Presentazione del rapporto della Commissione Canonica, «la Commissione si è data una triplice scadenza in relazione agli obiettivi da raggiungere: alcune problematiche affrontabili nel breve periodo per la sessione di ottobre 2024, altre nel medio periodo dopo di essa e altre nel lungo periodo in vista di una più ampia e complessa revisione dei Codici».
75 Si sofferma sul «posto speciale [che] deve essere riconosciuto alle teologhe e ai teologi» M. Grech, segretario generale della Segreteria generale del Sinodo, Dal Concilio al Sinodo, saluto in apertura, il 28 ottobre 2024, del congresso Dal Concilio al Sinodo. Rilettura di un cammino di Chiesa. A sessant’anni dalla Lumen Gentium, presso la Pontificia Università Gregoriana, consultabile online all’indirizzo https://www.synod.va/it/news/dal-concilio-al-sinodo.html
76 Boni, La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, passim.
77 Ha osservato in generale sempre Fantappiè, Punti critici del progetto di una «Chiesa sinodale», 852-853: «Tutto il messaggio di papa Francesco va nella direzione di una Chiesa estroversa, di una Chiesa “in uscita”, di una Chiesa missionaria. Ma, almeno per ora, il processo sinodale ha finito per restringersi a un’élite di fedeli, per alimentare problematiche interne invece che esterne alla Chiesa, per costituire motivo di divisione e di conflitto piuttosto che di unità e dialogo fra i cosiddetti progressisti, conservatori e tradizionalisti».
78 Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità, 112.
V. Impellizzeri – G. Boni, Forum. C. Fantappiè, Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco, Marcianum Press, 2023, in Fidei Communio 1/2 (2025), 175-209
